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Ordinanza — n. 2442/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding attempted murder intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding intent in a case of attempted murder, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the lower court's correct application of legal principles allowing direct intent in alternative forms for attempted crimes.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly applies legal principles regarding intent in attempted crimes without contradictory reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal attempted murder intent direct intent alternative form court costs and fine tentato omicidio intenzionale prova del dolo reato impossibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 43250 del 13/04/2018, Rv. 274402
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFRAZ AHMAD nato il 11/11/1993 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato che ha confermato la sentenza di primo grado, in puntuale applicazione dei principi in materia di tentato omicidio ha confermato che il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo. (Sez. 1 - , Sentenza n. 43250 del 13/04/2018, Rv. 274402 — 01). Rilevato, inoltre, che il ricorrente lamentando il vizio del travisamento della prova tende in realtà ad una inammissibile differente valutazione degli elementi di merito valutati, con motivazione congrua e non contraddittoria, nella sentenza impugnata. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.