Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded grounds regarding discretionary mitigating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Lucchesi inadmissible, ruling the grounds manifestly unfounded. The lower court had denied generic mitigating circumstances based on the appellant's prior criminal record and lack of positive elements, a factual assessment deemed non-contradictory. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassazione reviews only the legality of the lower court's decision; factual judgments on mitigating circumstances are binding unless contradicted, requiring the court to explicitly weigh relevant elements from the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE ANTONINO nato a PALERMO il 01/07/1980 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; .e•
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo del ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato spiegato dal giudice a quo, con motivazione congrua e non contraddittoria, dando rilievo ai precedenti penali e, comunque, alla assenza di elementi di segno positivo. Rilevato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.