Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to address lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ismail Tarek Gomaa Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Milan Court of Appeal's refusal to acquit him for lack of intent and to recognize generic mitigating circumstances. The court found the appeal infounded because the appellant merely repeated arguments already rejected by the lower courts without engaging with the logical and legal reasoning provided regarding inconsistent statements and lack of remorse. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and lacking novelty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely repeats arguments already rejected by the lower courts without presenting new elements or engaging with the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISMAIL TAREK GOMAA MOHAMED nato il 07/12/1964 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso, con il quale si censura la decisione della Corte di appello di Milano per la mancata assoluzione per assenza di dolo nonché per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Ritenuto, infatti, che le censure relative alla mancanza dell'elemento psicologico sono state considerate infondate dalla Corte territoriale la quale ha osservato che il documento richiamato dall'imputato nella sua tesi difensiva era sicuramente differente rispetto a quello oggetto dell'imputazione e che, comunque, lo stesso ricorrente - nel corso del suo esame - aveva fornito versioni contrastanti a conferma della sua consapevolezza di avere utilizzato una dichiarazione consolare contraffatta.
Considerato, poi, che tale mancato riconoscimento è stato spiegato dalla Corte di appello, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dando rilievo alla assenza di elementi positivi da valorizzare a tal fine e per l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza. Rilevato, al riguardo, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Considerato che il ricorrente, rispetto a tali puntuali motivazioni, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte distrettuale e, comunque, non si confronta con il ragionamento logico e giuridico posto a fondamento del rigetto del suo gravame. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobr