Italian Supreme Court dismisses appeal against home detention order due to inadmissibility in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request for home detention based on the appellant's criminal history, the severity of his crimes, health conditions, and ongoing ties to organized crime. The Supreme Court ruled that the appellant's request for a different factual assessment was impermissible in a legitimacy proceeding and failed to engage with the tribunal's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal supervision proceedings are limited to legal errors; requests for a re-evaluation of factual elements or a different appreciation of the evidence are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIEFFALLO MARIO nato a LAMEZIA TERME il 16/01/1950 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; /\
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché fondata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati. Considerato, infatti, che l'ordinanza impugnata ha assunto la decisione di rigettare la domanda di detenzione domiciliarevalutando negativamente i vari precedenti penali del Chieffallo, la gravità dei reati per i quali egli sta espiando la pena, le sue condizioni di salute compatibili con il regime detentivo e la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Rilevato, inoltre, che la relazione di sintesi del carcere ha dato atto della regolarità della condotta del Chieffallo evidenziando, nel contempo, il fine pena non prossimo. Considerato che, a fronte di una motivazione effettiva, compiuta e razionale, che dà conto della valutazione di tutti gli elementi sopra indicati per ritenere il condannato non affidabile per la misura alternativa richiesta, il ricorso sollecita un diverso apprezzamento degli elementi di fatto che, come è noto, non è ammissibile in sede di legittimità e, comunque, non si confronta in modo puntuale con il ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2