Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments and procedural violations in prevention proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued for the admission of testimonial evidence and challenged the court's reasoning, but the lower court rejected these claims as too generic and lacking specific relevance to the case. The Court upheld this decision, noting that appeals in prevention proceedings must strictly address legal violations rather than evidentiary defects or constitutional questions without concrete argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs 159/2011: Appeals in prevention proceedings are admissible only for legal violations; generic arguments regarding evidence or constitutional principles without specific connection to decisive facts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI STEFANO nato a ARCO il 21/06/1968 avverso l'ordinanza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e quindi deve essere dichiarato inammissibile. Considerato, anzitutto, che il secondo motivo denuncia in modo inammissibile il vizio di motivazione poiché, nell'ambito del procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01).
Rilevato poi, quanto al primo motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali da lui formulate, che la Corte territoriale ha respinto il relativo motivo di gravame in considerazione della assoluta genericità delle circostanza rispetto alle quali era stata avanzata tale richiesta. Al riguardo si osserva che - a prescindere dal fatto che il ricorrente non contesta tale genericità sostenendo che essa è determinata dall'oggetto della controversia - nel ricorso non è stata dedotto in modo specifico il carattere di decisività della suddetta prova testimoniale .
Considerato, infine, che risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il terzo motivo rispetto all'art.1, comma 1, lett. c), d.lgs 159/2011 per la assoluta genericità della stessa non essendo stato argomentato rispetto a quali principi di carattere costituzionale sussisterebbe la lamentata illegittimità. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobr