Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to lack of specific merit argument and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked probation due to repeated offenses including money laundering and aggravated theft, which the appellant challenged without addressing the specific reasoning regarding his unsuitability for alternative measures. The court found the appellant failed to confront the tribunal's logic and incorrectly assumed procedural flaws regarding the revocation date, which were properly motivated by the initial violation date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a probation revocation is inadmissible if the appellant fails to specifically confront the lower court's reasoning regarding the gravity of repeated offenses and does not demonstrate a lack of motivation in the determination of the residual sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO SABINO nato a ALTAMURA il 13/06/1973 avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorrente denuncia violazione di legge ed omessa motivazione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Potenza, rispetto alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale ed alla determinazione della pena residua da espiare, a seguito della revoca di tale misura alternativa. Ritenuto, anzitutto, che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e priva di vizi di natura logica, ha osservato che il Russo - nel corso della misura dell'affidamento in prova - è stato denunciato per il riciclaggio di una autovettura il giorno 17 novembre 2021 ed il giorno 1 marzo 2022 per furto aggravato ed ha, quindi, ritenuto di non potere far proseguire la misura alternativa alla luce delle gravi e ripetute condotte serbate dal condannato.
Considerato che, a fronte di tale compiuto ragionamento, il ricorrente muove delle censure dirette ad una inammissibile differente valutazione del merito e, comunque, non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza per ritenerlo inidoneo per la più ampia delle misura alternative alla detenzione. Rilevato che, quanto alla decorrenza della revoca, il lamentato vizio non sussiste perché nell'ordinanza impugnata è stato stabilito - sempre con motivazione congrua e non contraddittoria - che la revoca della misura alternativa doveva decorrere dal giorno 17 novembre 2021, trattandosi della data di accertamento della prima violazione delle prescrizioni (denuncia per ricettazione), alla quale era poi seguito un altro comportamento censurabile e, comunque, in contrasto rispetto delle prescrizioni imposte con l'affidamento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 27 otto