Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2434/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because reviewing factual circumstances for illogical motivation is prohibited in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Davide Giampà inadmissible, rejecting his challenge regarding the illogical and contradictory nature of the lower court's reasoning. Giampà argued that the trial court improperly linked separate crimes to a mafia association solely based on temporal proximity, ignoring the specific context of a trivial dispute. The court ruled that re-evaluating the factual circumstances to test the logic of the motivation is strictly forbidden in cassation, as the lower court's explanation was adequate and free of logical defects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; The cassation court cannot re-read the factual circumstances to verify the logic of the motivation, and appeals claiming illogical reasoning must be dismissed if the lower court's explanation is adequate.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation admissibility illogical motivation factual circumstances review continuity of crimes mafia association charges reiterazione di reati penali minaccia nel diritto penale reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Considerato, infatti, che le censure del ricorrente, per quanto formalmente denuncino il vizio della motivazione illogica, inesistente e contraddittoria a mente dell'art. 606 lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMPA DAVIDE nato a LAMEZIA TERME il 14/02/1989 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. Considerato, infatti, che le censure del ricorrente, per quanto formalmente denuncino il vizio della motivazione illogica, inesistente e contraddittoria a mente dell'art. 606 lett. e) , cod. proc. pen., nella sostanza sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Rilevato, in particolare, che il Tribunale di Lamezia Terme, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha osservato che i reati accertati con la sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 14 luglio 2015 (minacce, violazione legge armi e ricettazione, commessi dal ricorrente il 31 marzo e I'l aprile 2012) non possono essere legati dal vincolo della continuazione con il reato di associazione di stampo mafioso unicamente per la loro contiguità temporale, essendo i primi stati commessi a seguito di una banale lite tra lo stesso Giampà ed il Morello (da un lato) ed il Pulice (dall'altro) a seguito della quale, il Giampà si era allontanato per prendere una pistola con la quale aveva poi minacciato il Pulice.

Quindi trattandosi di un fatto del tutto estemporaneo e contingente è stato escluso che l'odierno ricorrente, al momento del suo ingresso nell'associazione di stampo mafioso, potesse avere progetto:Panche soltanto a grandi linee, la commissione dei reati in danni del Pulice proprio per il carattere contingente degli stessi. Considerato che, a fronte di tale motivazione, il Giampà non si confronta in modo specifico limitandosi a dedurre genericamente l'unicità del disegno criminoso determinata dalla sua partecipazione al clan 'ndranghetistico.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre