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Ordinanza — n. 2433/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence suspension revocation due to generic and unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2433/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the revocation of his conditional sentence suspension, arguing against the judge's reasoning regarding crimes committed after the benefit was granted. The court rejected these claims as generic and contrary to established legal principles and case law.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a decision revoking a conditional sentence suspension is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, generic, and fail to specifically confront the judge's reasoning or contradict established norms.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit inadmissible appeal generic grounds procedural costs Cassa delle ammende Italian criminal procedure procedura per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGUREANU MIHAI CONSTANTIN nato il 01/05/1989 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa per due volte al ricorrente in considerazione dei reati commessi nel quinquennio successivo al riconoscimento del predetto beneficio. Rilevato che le censure del condannato risultano del tutto generiche, non confrontandosi in modo specifico con il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato e si pongono, comunque, in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza in materia. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.