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Ordinanza — n. 2430/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specificity regarding execution order reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the conditional suspension of a sentence, but the lower court had already rejected this based on prior benefits and statutory limits. The supreme court dismissed the appeal because the appellant failed to specifically address the lower court's logical and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to a lack of specificity, requiring the appellant to confront the complete logical and legal reasoning of the execution judge.

Parole chiave

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lack of specificity manifestly unfounded appeal execution order reasoning conditional sentence suspension court costs and fine sospensione di pena liberazione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 164 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSICANO CARMINE nato a PISCIOTTA il 17/07/1946 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato per difetto di specificità. Considerato, infatti, che il Marsicano non si confronta con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice dell'esecuzione per ritenere inammissibile la sua istanza. Rilevato che il Tribunale di Vallo della Lucania ha escluso la possibilità di integrare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n.14/2018 del medesimo Tribunale (divenuta irrevocabile), mediante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto tale beneficio non era stato incluso nelle condizioni raggiunte tra le parti e che, comunque, la richiesta è infondata anche nel merito poiché il ricorrente aveva già fruito della sospensione condizionale della pena con un'altra sentenza di patteggiamento in relazione ad una pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, di talché la pena per la quale egli vorrebbe lo stesso beneficio - sommata a quella già sospesa - supererebbe, comunque, il limite di anni due previsto dall'art.164 cod. pen.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 20