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Ordinanza — n. 2428/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural formalities and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Urso inadmissible, dismissing his challenge to the lower court's order regarding his identity card and criminal record. The court found the appeal manifestly unfounded because the appellate court did not err in its decision-making process and the public prosecutor's appeal was ritually valid despite initial filing irregularities. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 582 cod. proc. pen.; The inadmissibility of an appeal due to formal defects under Art. 582 of the Code of Criminal Procedure exists only if there is concrete uncertainty regarding the legitimate origin of the act from the entitled subject, not merely when the presenter's identity is deducible from the document's overall examination.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Admissibility Procedural Formalities Public Prosecutor Appeal Court of Cassazione Manifestly Unfounded Procedural Costs uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. proc. pen.
Ora, secondo l'orientamento largamente maggioritario presso questa Corte e condiviso dal Collegio, l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod.
art. 582 cod. proc. pen
Ora, secondo l'orientamento largamente maggioritario presso questa Corte e condiviso dal Collegio, l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014
Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018
Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019
Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Rv.
Sez. 4, n. 42867 del 26/09/2019
27773801; Sez. 4, n. 42867 del 26/09/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSO MICHELE nato a COSENZA il 19/05/1972 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, anzitutto, che la Corte di appello di Catanzaro non è incorsa nel vizio di ultrapetizione lamentato dal ricorrente dato che l'impugnazione della pubblica accusa non riguardava il profilo della decisione assunta 'de plano', ma anche il merito della vicenda riguardante il nulla osta al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, essendo stato evidenziato l'omesso esame, da parte della Corte territoriale, dell'entità dei precedenti penali di Michele Urso nonché la mancata verifica dell'effettivo insoluto presso l'ufficio recupero crediti.

Rilevato, inoltre, che l'impugnazione proposta dalla pubblica accusa deve ritenersi rituale atteso che, nel caso di specie, l'esame diretto degli atti (consentito in questa sede per la natura del vizio lamentato) rivela che l'appello è stato depositato presso la cancelleria della Corte di appello dopo essere stato depositato nella segreteria della Procura generale della Corte di appello di Catanzaro da parte del sostituto, dott.ssa Antonella G. Magnavita che aveva delegato la stessa segreteria per il deposito in cancelleria. Ora, secondo l'orientamento largamente maggioritario presso questa Corte e condiviso dal Collegio, l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo, (Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Rv. 26044301, proprio in un caso nel quale la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo; v., nello stesso senso, Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Rv. 27494401;

Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Rv. 27773801; Sez. 4, n. 42867 del 26/09/2019, Rv. 27763003). Nel caso di specie, come detto, la provenienza dell'impugnazione non è dubbia, dal momento che l'atto risulta sottoscritto dal sostituto procuratore generale e depositato inizialmente presso la segreteria dell'ufficio. L'atto è peraltro imputabile all'ufficio, con la conseguenza che non è necessario individuare alcuna delega esterna rispetto all'ordinaria attribuzione dei compiti d'ufficio al dipendente incaricato di depositare l'atto presso la cancelleria del giudice individuato ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom