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Ordinanza — n. 2427/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argument regarding subjective elements of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the reasoning of the execution judge. The appellant argued that a negligent crime should allow continuation with another crime, but the court noted the distinct subjective elements between the offenses preclude such continuity. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.c. n. 2; The appeal is inadmissible if the appellant does not specifically confront the reasoning of the execution judge regarding the qualification of crimes and the impossibility of continuity due to differing subjective elements.

Parole chiave

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continuzione penale reato colposo inammissibilità ricorso elemento soggettivo giudice esecuzione traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen.
art. 360 c.p.c. n. 2
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATIE AZIZ nato il 01/01/1989 avverso l'ordinanza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione per respingere l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. Rilevato, in particolare, che egli nulla deduce rispetto alla circostanza che uno dei due reati (quello relativo alla violazione dell'art.4 L.110/75) è stato qualificato come reato colposo in sede di cognizione e che ciò preclude la possibilità di riconoscere la continuazione con l'altro reato per il quale il Fatie è stato condannato (violazione della legge stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale) proprio in considerazione del diverso elemento soggettivo tra i due reati che impedisce, in radice, di ritenerli espressione del medesimo disegno criminoso e non essendo, in ogni caso, qualificare il reato in modo differente rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.