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Ordinanza — n. 2426/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds regarding unexamined defense documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Guarino inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Guarino argued that the lower tribunal failed to examine a defense memorandum submitted on March 6, 2022, claiming this violated the law. The court rejected this claim because the arguments in the memorandum were logically incompatible with the tribunal's established facts and were not new issues requiring re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; In cassation proceedings, the omission of examination of a defense memorandum is not a ground for inadmissibility unless it introduces new decisive issues, as arguments incompatible with the established factual reconstruction cannot be deemed unexamined.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense memorandum examination omitted defense documents generic appeal grounds logical incompatibility of arguments proroga della carcerazione preventiva ritardo ingiustificato dell'azione penale indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, Rv. 280670 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 14/06/1983 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente, fonda la sua impugnazione su due motivi con i quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al mancato esame della memoria (con la documentazione allegata) inviata dalla difesa il giorno 6 marzo 2022. Rilevato che i motivi risultano generici in quanto non deducono in modo specifico la decisività della memoria (e della documentazione ad essa allegata) nell'ambito del giudizio relativo alla impugnazione del decreto di proroga del regime ex art .41-bis Ord. pen. nei confronti di Giuseppe Guarino.

Considerato, infatti, che in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5 - , Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, Rv. 280670 - 01).

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2