Italian court dismisses appeal claiming robbery and subsequent false accusation were premeditated crimes requiring leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the request for continued execution of sentence was unsupported by evidence. The appellant argued that the robbery and subsequent false accusation were premeditated crimes, but the lower court found them to be autonomous criminal resolutions arising from unforeseeable circumstances. Consequently, the court determined that leniency institutions did not apply and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The court holds that when a subsequent crime like false accusation is not reasonably foreseeable from the initial offense, it constitutes an autonomous criminal resolution, precluding the application of leniency institutions for continued execution.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERARO GIANFRANCO nato a FASANO il 06/02/1975 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato (rapina), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (calunnia nei confronti della vittima della rapina che lo aveva riconosciuto fotograficamente come autore della stessa rapina).
In tale contesto i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore considerato che - al momento della rapina - non era ragionevolmente prevedibile la commissione anche della calunnia, legata alla contingente circostanza dell'avvenuto riconoscimento ad opera della vittima. Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre