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Ordinanza — n. 2423/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses conditional release appeal due to lack of total repentance and administrative irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2423/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Florence Supervision Tribunal's refusal of conditional release inadmissible. The Tribunal found the applicant's collaborative path non-linear, citing administrative irregularities and a lack of reparative activities toward victims. The Court rejected the claim of legal error, ruling that the lower court adequately evaluated the evidence of insufficient total repentance required for release.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court holds that an appeal against a refusal of conditional release is inadmissible if the lower court's assessment of the lack of total repentance and behavioral irregularities is not contradicted by new evidence or legal error.

Parole chiave

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conditional release refusal collaborator of justice total repentance requirement administrative irregularities inadmissible appeal Supervision Tribunal reparative activities liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTA LEONARDI FRANCESCO nato a SCORDIA il 18/11/1965 avverso l'ordinanza del 21/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i due motivi su cui si fonda l'impugnazione sono manifestamente infondati. Considerato, infatti, il Tribunale di sorveglianza di Firenze nel respingere la la domanda di liberazione condizionale avanzata da Francesco Sparta Leonardi, attualmente in regime di detenzione domiciliare quale collaboratore di giustizia, ha osservato che la Procura nazionale antimafia ha espresso parere contrario alla concessione del beneficio in parolairitenendo non lineare e convincente il percorso collaborativo del condannato, che il suo comportamento nel corso della misura alternativa non sempre è stato ineccepibile e che egli è stato più volte segnalato dalle forze dell'ordine per irregolarità di tipo amministrativo.

Rilevato, altresì, che lo stesso Tribunale ha anche evidenziato l'assenza di una qualsivoglia attività di tipo riparativo- nei confronti delle vittime, pur svolgendo l'odierno ricorrente un' attività lavorativa e che, quindi, sulla base di tali elementi complessivamente valutati manca ancora la prova di una totale resipiscenza, ritenuta necessaria per la concessione della liberazione condizionale. Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione, tende in realtà ad una differente valutazione (inammissibile in questa sede) degli elementi di merito valutati, in modo adeguato e non contraddittorio, dal Tribunale di sorveglianza.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre