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Ordinanza — n. 2421/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as new evidence was already evaluated by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2421/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a new accounting consultation should have overturned the confiscation order, but the appellate court had already evaluated this document during the trial. The court ruled that evidence not formally introduced during the proceedings cannot serve as a basis for revoking the preventive measure.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 103 c.p.p.: Evidence not formally introduced during the trial proceedings cannot be used to challenge the final judgment, as the court must evaluate only the material presented within the established procedural framework.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new evidence rule preventive confiscation procedural formalities accounting consultation assunzione di prove a titolo cautelare documenti attendibili censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 103 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 44609 del 06/10/2015
Sez. 6, Sentenza n. 44609 del 06/10/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI SABRINA nato a NETTUNO il 17/07/1971 avverso il decreto del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge, è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorso lamenta il fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto che la documentazione depositata (consulenza contabile) dalla Mancini, potesse valere come nuova prova a sostegno della fondatezza della richiesta di revocazione della confisca degli immobili (descritti nella richiesta), confermata con decreto della Corte di appello di Roma in data 10 febbraio 2020.

Ritenuto, al riguardo, che la Corte di appello di Perugia ha spiegato - con motivazione congrua e non contraddittoria - che la consulenza prodotta era stata già esaminata e valutata dal Giudice del merito che aveva valutato anche le problematiche relative alla interposizione tra i soggetti e quindi anche la riconducibilità di parte degli immobili confiscati alla ricorrente ed al di lei fratello. Rilevato, infatti, che la 'prova nuova', rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell'ambito di esso. (ex multis:

Sez. 6, Sentenza n. 44609 del 06/10/2015, Rv. 265081 - 01). Considerato che la ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico posto a fondamento del provvedimento impugnato e non deduce alcunché di rilevante circa il carattere di 'prova nuova' della citata consulenza. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobr