Italian court dismisses appeal against revocation of alternative sentence due to unproven excuses for work absence and police deception.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked the alternative sentence because the appellant failed to report to work on January 25, 2022, and provided false information to police on January 28, 2022. The appellate court rejected the appellant's justifications as mere protests against the factual evaluation, finding no merit in the new arguments presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: Appeals against revocation of alternative measures are inadmissible if based on grounds not permitted in the jurisdictional trial or manifestly unfounded, particularly when the original decision rests on effective and rational evaluation of material evidence regarding the offender's reliability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTI FABRIZIO nato a VENOSA il 04/02/1976 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché fondata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati. Ritenuto che l'ordinanza impugnata ha assunto la decisione di revoca della misura alternativa in ragione della condotta del ricorrente che non si era presentato al lavoro il giorno 25 gennaio 2022, nonché per avere fornito false generalità in occasione di un controllo effettuato dalle forze di polizia il 28 gennaio 2022 allorquando era stato trovato in una zona diversa rispetto a quella in cui era autorizzato a stare per svolgere attività lavorativa.
Considerato che, a fronte di una motivazione effettiva, compiuta e razionale, che dà conto della valutazione del materiale indiziario, ritenuto sufficiente per considerare il condannato non più affidabile nel seguire il percorso rieducativo in atto per le violazione compiute dal Caroti, il ricorso sollecita un diverso apprezzamento della gravità dei fatti emersi alla luce delle giustificazioni fornite col ricorso, che però sono affidate alle mere proteste di erronea valutazione dei fatti. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 202