Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2419/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new issues not raised in appeal and merit review prohibited.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in rejecting medical documentation as a justification and failed to examine a specific issue. The court rejected these claims because the appeal sought a re-evaluation of the merits, which is prohibited, and introduced a new issue not previously raised in the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot seek a re-evaluation of the merits or introduce new issues not raised in the appeal, as this would circumvent the requirement of specific grounds for annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility new issues merit review appeal grounds Cassation appeal danno all'udito accertamento medico incompleto prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDEROLA MARIO nato a MATERA il 18/11/1959 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZA Lfp dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che i due primi motivi di impugnazione con il lamentato vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione tendono, in realtà, ad una differente valutazione del merito che, come è noto, non è consentita in sede di legittimità. Rilevato, infatti, che il ricorso lamenta il fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto che la documentazione medica depositata in giudizio poteva valere come causa di giustificazione sia per la sua risalenza nel tempo, sia perché non attestava una condizione di ipoacusia dell'imputato e che, quindi, l' impugnazione attiene unicamente il vizio di motivazione.

Considerato, poi, che la terza censura contenuta nel ricorso attiene ad un profilo che non era stato oggetto dei motivi di appello e che il ricorrente non si duole in modo specifico dell'omesso esame di tale profilo da parte della Corte territoriale. Rilevato, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass.

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ot