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Ordinanza — n. 2418/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought merit review instead of legal violation in prevention proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law by failing to recognize four meetings as occasional, claiming this was a motivation error rather than a legal violation. The court rejected this, ruling that prevention proceedings only admit cassation appeals for legal violations, not for re-evaluating the merits or minor evidentiary distortions.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. 159/2011; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: In prevention proceedings, cassation appeals are admissible only for legal violations; mere motivation errors or isolated evidentiary distortions do not constitute grounds for admissibility unless they amount to a total disregard of decisive circumstances.

Parole chiave

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prevention proceedings cassation admissibility legal violation requirement merit review prohibition motivation error corrispondenza con il difensore verosimiglianza della persecuzione prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. 159/2011
Considerato, infatti, che il ricorrente con il lamentato vizio di violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 e di manifesta illogicità della motivazione tende, in realtà, ad una differente valutazione del merito che, come è noto, non è consentita in sede di legittimità.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Rilevato, al riguardo, che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 75 d.lgs. 159/2011
Considerato, infatti, che il ricorrente con il lamentato vizio di violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 e di manifesta illogicità della motivazione tende, in realtà, ad una differente valutazione del merito che, come è noto, non è consentita in sede di legittimità.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUORE ENRICO nato a BARLETTA il 12/05/1970 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente con il lamentato vizio di violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 e di manifesta illogicità della motivazione tende, in realtà, ad una differente valutazione del merito che, come è noto, non è consentita in sede di legittimità. Rilevato, al riguardo, che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.

è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01). Considerato, infatti, che il ricorso lamenta che la Corte territoriale abbia escluso che i quattro incontri di Enrico Cuore con persone pregiudicate nell'arco di un mese (oggetto dell'imputazione) possano considerarsi come occasionali visto che egli, in tali occasioni, era stato visto intrattenersi con gli altri soggetti e confabulare con loro e che, quindi, l' impugnazione attiene unicamente al vizio di motivazione.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre