Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2414/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 448 CPP regarding acquittal conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Calogero and Giuseppe Smiraglia inadmissible ex officio. The appellants argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Art. 129 of the Code of Criminal Procedure and violated motivation rules. The court ruled that these grounds do not fall within the permissible scope of appeal under Art. 448, Section 2-bis, as they concern proportionality rather than legal illegality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.; The cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it relies on grounds concerning the proportionality of the penalty or the lack of evaluation of acquittal conditions, as these fall outside the exclusive admissibility criteria.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility Art. 448 Code of Criminal Procedure proportionality of penalty conditions for acquittal lack of motivation disdetta in periodo di prova motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
276509 - 01); - nel caso di specie sono stati censurati - sub specie della violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
(primo motivo) e del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (secondo motivo) - il mancato proscioglimento degli imputati ex art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
129 cit., la mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla stessa norma e sulla congruità della pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Messina gli ha applicato la pena ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
«l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 133 cod. pen
272014 - 01); ovvero «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SMIRAGLIA CALOGERO nato a MESSINA il 03/03/1973 SMIRAGLIA GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 24/11/1944 avverso la sentenza del 10/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso allo parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Calogero Smiraglia e Giuseppe Smiraglia hanno presentato, con un unico atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Messina gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale loro rispettivamente ascritti; rilevato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - è, per l'appunto, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca:

«l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ovvero «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); - nel caso di specie sono stati censurati - sub specie della violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen. (primo motivo) e del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (secondo motivo) - il mancato proscioglimento degli imputati ex art. 129 cit., la mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla stessa norma e sulla congruità della pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos