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Ordinanza — n. 2412/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of grounds regarding recidivism and penalty legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was the alleged illegality of the sentence based on a mistaken claim of recidivism. The appellant argued that two prior convictions for contraventions should have precluded the application of recidivism rules, yet the lower court correctly identified three prior convictions for intentional crimes. The court rejected this argument as manifestly unfounded, noting that the existence of prior intentional crimes already exempted the appellant from further penalties, rendering the appeal devoid of merit.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged ground is manifestly unfounded, such as claiming illegality of the penalty based on a mistaken assessment of recidivism when prior intentional crimes already preclude additional punishment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifestly unfounded recidivism rules penalty legality prior intentional crimes contraventions Cassation appeal verbale di sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lambertì
pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lambertì, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA k sul ricorso proposto da: STOJANOVIC MILE CUI 01FVL40 nato a CASSINO il 17/12/1976 avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

premesso che Mile Stojanovic ha proposto ricorso avverso la sentenza con con la quale il Tribunale di Aosta gli ha applicato la pena su richiesta per ì reato di cui agli artt. 495 e 497 -bis cod. pen.; rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione, è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri.); considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata prospettata la violazione della legge penale, assumendo che erroneamente sarebbe stata ritenuta la recidiva reiterata (poiché il ricorrente avrebbe riportato due precedenti condanne per contravvenzioni) e conseguentemente sarebbe stata irrogata di una pena illegale, - quantunque «in tema di patteggiamento, p[ossa] essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lambertì, Rv. 277214 - 01, resa proprio in tema di recidiva) - è manifestamente infondato, poiché - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - (oltre alle condanne per contravvenzione) l'imputato ha riportato tre condanne definitive per delitti non colposi, il che esime dall'immorare oltre (segnatamente sull'asserita illegalità della pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così