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Ordinanza — n. 2411/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal qualification and omitted statutory assessment of innocence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence for aggravated theft, arguing the judge failed to assess statutory conditions for acquittal and misqualified the facts. The Court rejected these claims, ruling that the appeal was too generic and lacked the specific, evident errors required for admissibility under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In appeals against sentencing, alleging erroneous legal qualification is admissible only for manifest errors evident from the indictment, and appeals citing omitted statutory assessments of innocence are inadmissible if not supported by certain evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility erroneous legal qualification omitted statutory assessment manifest error standard procedural penalty fine motivi di cassazione qualificazione del contratto motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
e il difetto, in atti, di alcun dato certo dimostrativo della responsabilità dell'imputato; ed ha censurato in maniera del tutto generica la qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
rilevato che Paolo Bono ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo gli ha applicato la pena ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
254865); - è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 5, n. 33145/2020
esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONO PAOLO nato a PALERMO il 20/09/1976 avverso la sentenza del 24/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMO4ato-avvise-al-le-parti;- udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; cif

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Paolo Bono ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di furto aggravato; rilevato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione [...], deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati», «dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865); - è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); considerato che, nel caso di specie, il ricorso: ha prospettato l'omessa valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 cit. e il difetto, in atti, di alcun dato certo dimostrativo della responsabilità dell'imputato; ed ha censurato in maniera del tutto generica la qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende