Italian Supreme Court dismisses appeal for generic challenge to sentencing and recidiva application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Otilia Pintican inadmissible for failing to meet legal standards. Pintican challenged a sentence reduction and the application of recidiva, but the court found her arguments generic and lacking specific legal censure. Consequently, the appeal was rejected, and Pintican was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. pen.: An appeal must specifically cite legal violations and vices of reasoning; generic complaints regarding fact appreciation or the application of recidiva without precise legal grounds render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTICAN OTILIA nato il 19/03/1986 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - presentati da Otilia Pintican avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha rideterminato in mitius la pena a lui inflitta per il delitto aggravato di lesioni personali in contestazione - sono inammissibili poiché: - il primo motivo, che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lungi dal muovere censure di legittimità, prospetta irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo, che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della contestata recidiva, contesta in maniera generica la correttezza della motivazione (che ha tratto la sussistenza della maggiore pericolosità sociale dell'imputato dalla stretta contiguità temporale dei suoi numerosi precedenti, dal tipo delle violazioni e dall'inefficacia delle sanzioni già irrogate), senza censurarla compiutamente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il