Italian court dismisses appeal for generic grounds regarding lack of specific mitigating circumstances analysis in aggravated assault case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Rinaldo inadmissible for generic grounds. Rinaldo argued that the appellate court erred by failing to explicitly consider all post-crime behaviors when denying generic mitigating circumstances under Article 133 of the Penal Code. The court rejected this, noting that judges may select the most relevant elements from the statutory list and that the lower court's reasoning was sufficiently specific regarding the defendant's personality and prior record. Consequently, the appeal was dismissed, and Rinaldo was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court's decision to deny generic mitigating circumstances is not vitiated by a defect of motivation if the judge identifies the prevailing elements from the statutory list and provides a reasoned assessment of the defendant's personality and conduct, rendering the appeal generic and inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDO ALESSANDRO nato a SANREMO il 28/09/1983 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato da Alessandro Rinaldo - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è: - manifestamente infondato sia poiché assume del tutto erroneamente che sotto il profilo in discorso rilevino soltanto i comportamenti successivi al fatto sia poiché, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice - come avvenuto nella specie - «può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinar[n]e o meno il riconoscimento» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); - generico, perché non si confronta con la compiuta argomentazione posta dalla Corte territoriale a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (che ha richiamato le modalità del fatto, la negativa personalità del Rinaldo e suoi precedenti), in particolare contestando apoditticamente la ritenuta superfluità (alla luce del compendio probatorio) delle ammissioni dell'imputato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci