Italian Court dismisses appeal for manifestly unfounded lack of reasoning regarding criminal sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Valentino Jovanovic inadmissible due to its manifestly unfounded claim of a lack of reasoning. The appellant argued that the lower court failed to properly weigh mitigating circumstances during the sentencing process. The court rejected this, stating that the appellate judgment correctly established an equivalence based on the defendant's criminal history and thus exercised its discretionary power congruously.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence solely on grounds of a lack of reasoning is inadmissible if the judgment clearly and sufficiently explains the exercise of the court's discretionary power in evaluating criminal circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC VALENTINO nato a ROMA il 08/08/1992 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da Valentino Jovanovic (avverso la sentenza con la quale la Corte dì appello dì Cagliari ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato), con il quale è stato denunziato il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze (segnatamente, in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche), è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha reso un giudizio di equivalenza alla luce della capacità criminale dell'imputato (tratta dai suoi numerosi precedenti), così indicando in maniera congrua - e perciò non sindacabile in sede di legittimità - gli elementi posti a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1