Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2404/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud bankruptcy as arguments are vague and lack specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2404/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Domenico Ziccarelli inadmissible due to a lack of specific legal grounds. Ziccarelli challenged the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy but offered only vague allegations without precise citations or evidence of error. The court ruled that such generic arguments fail to constitute a valid legal objection, resulting in the dismissal of the appeal and an order for Ziccarelli to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal must be supported by specific legal grounds and precise arguments; generic assertions or mere alternative readings of evidence without identifying specific violations or errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal fraudulent bankruptcy lack of specific grounds court costs vague legal arguments procedural dismissal conditional suspension motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
276288 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 133 cod. pen.
268360 - 01), senza dedurre con la necessaria specificità il travisamento della prova affidato a un mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso - che ha assunto la violazione dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
268360 - 01), senza dedurre con la necessaria specificità il travisamento della prova affidato a un mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso - che ha assunto la violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
276288 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep.
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014
275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016
264879 - 01), prospettando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019
276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
278788 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZICCARELLI DOMENICO nato a COSENZA il 12/03/1962 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Domenico Ziccarelli ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Cosenza che, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si assumono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, genericamente evoca presunte carenze argomentative senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello (e la documentazione su cui si sarebbero fondate) che la Corte territoriale non avrebbe apprezzato (cfr.

Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), prospettando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), senza dedurre con la necessaria specificità il travisamento della prova affidato a un mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso - che ha assunto la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio (anche in ordine all'aumento per continuazione), si sostanzia in asserti scarsi e del tutto generici, inidonei a costituire un'effettiva censura, ciò che esime dal dilungarsi per rilevare che nella specie la pena è stata nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione (cfr.

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso