Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing rather than legal qualification or penalty illegality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant challenged the sentencing rather than the legal qualification or the penalty's illegality. The appellant argued the trial court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments concern the proportionality of the sentence, not its legality, and thus fall outside the narrow grounds for cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it raises issues regarding the proportionality of the penalty or the evaluation of mitigating circumstances, as these do not constitute an illegality of the penalty itself.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA Al- (Cottuè sul ricorso proposto da: NIEMEN SILVANO nato a SAVONA il 31/03/1977 avverso la sentenza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di ASTI4ate-avvise-a-1-1~ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che Silvano Niemen ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Asti gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di furto in abitazione aggravato, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; rilevato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - è, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca, come nella specie, «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01) nonché «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de