Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked specificity by failing to address the actual reasoning of the lower court's judgment. The appellant argued the sentencing motivation was insufficient, but the court noted this did not confront the specific factual elements supporting the conviction, such as the arrest in flagrant circumstance and forensic evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must specifically confront the reasoning of the contested decision; a generic claim of insufficient motivation without engaging with the specific facts and arguments used by the lower court renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STALTARI DOMENICO nato a SIDERNO il 20/06/1992 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; c‘F
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che Domenico Staltari ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato (consumato e tentato) a lui ascritti, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale - pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata censurata la motivazione (di cui, in particolare, di assunta l'apparenza o quantomeno la carenza) difetta di specificità, non confrontandosi effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01) che ha esplicitato gli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (ossia, il suo arresto in quasi flagranza, l'esito della comparazione dell'impronta rilevata dagli operanti e la scarpa indossata dall'imputato, le dichiarazioni dei testimoni e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci