Italian Court dismisses appeal for attempted theft due to lack of specificity and inadmissible factual allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Manzo's appeal against the second-instance conviction for attempted burglary inadmissible. Manzo argued the lower court failed to justify the sentence and ignored mitigating circumstances, but his claims were deemed factually specific only for trial proceedings. The court ruled that such arguments cannot be raised in the final appeal stage, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals in the final instance must strictly address legal errors; factual allegations lacking specificity or contradicting the trial record are inadmissible, leading to dismissal and sanctions for frivolous appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO GIOVANNI nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 05/04/1988 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ,+
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che Giovanni Manzo ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata per il delitto tentato in imputazione e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, contiene allegazioni in fatto che non possono essere ritualmente avanzate in sede di legittimità e difetta di specificità, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) che ha indicato gli elementi posti a sostegno dell'esercizio del potere discrezionale riservato al Giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il