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Ordinanza — n. 2400/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic assertions and failure to prove generic mitigation over qualified recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Di Donna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances despite the existence of qualified recidivism, relying on constitutional jurisprudence. The court rejected this claim, ruling that the appeal contained only generic assertions without specific legal arguments and was therefore procedurally barred under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 89, 116 comma 2 cod. pen.; Art. 591 comma 4 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if it contains only generic assertions without specific legal arguments, particularly when the appellant fails to demonstrate that generic mitigating circumstances should prevail over qualified recidivism.

Parole chiave

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generic mitigation circumstances qualified recidivism inadmissible appeal generic assertions Article 591 criminal procedure motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 89 cod. pen.
Art. 116 comma 2 cod. pen.
Art. 591 comma 4 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
270799 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
art. 616 cod. proc. pen
270799 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38633 del 26/04/2017
Sez. 3, n. 38633 del 26/04/2017, Rv.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONNA ANTONIO nato a NAPOLI il 22/01/1967 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Antonio Di Donna ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; considerato che con l'unico motivo di ricorso è stata prospettata la violazione della legge penale per non avere la sentenza impugnata concesso le attenuanti generiche (già riconosciute dal primo Giudice) con giudizio di prevalenza, segnatamente alla luce della contestata recidiva qualificata, nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia già escluso la compatibilità del divieto di prevalenza di più circostanze (quali quelle di cui agli artt. 89 e 116, comma 2, cod. pen.) rispetto alla recidiva qualificata; ritenuto che, sul punto, era già inammissibile il gravame che conteneva asserti del tutto generici (in particolare, l'apodittico riferimento alla relativa gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato) e che tale inammissibilità può essere qui rilevata (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.;

Sez. 3, n. 38633 del 26/04/2017, Rv. 270799 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci