Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual allegations and lack of specific sentencing criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Manzo's appeal against the Genoa Court of Appeal's conviction inadmissible. Manzo argued against the existence of crimes and the sentencing, but the court found his submissions on facts were generic and his sentencing critique lacked necessary specificity. Consequently, the appeal was rejected, and Manzo was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only generic factual allegations or lacks specific criticism of the sentencing decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO GIOVANNI nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 05/04/1988 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che Giovanni Manzo ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i reati di atti persecutori, percosse, violenza privata e danneggiamento; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei reati, al di là dell'erronea menzione della fattispecie di cui all'art. 423-bis cod. pen., contiene generiche allegazioni in fatto che non possono essere ritualmente avanzate in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente alla determinazione della pena, è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene alcuna effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato bensì ne contesta la correttezza con assunti generici non riferibili puntualmente al caso in esame (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis