Italian Court dismisses appeals against reduced sentences for aggravated theft as inadmissible due to factual disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Pasquale Brilli and Gaetano Salierno inadmissible. The appellants challenged a sentence reduction for aggravated theft, arguing against the court's factual findings and refusal of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere complaints on facts and an attempt to re-evaluate evidence, which is prohibited in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging the factual basis of a sentence reduction are inadmissible if they merely express dissatisfaction with the court's evaluation of evidence without providing new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRILLI PASQUALE nato a BITONTO il 28/05/1959 SALIERNO GAETANO nato a BITONTO il 16/11/1952 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
premesso che Pasquale Brilli e Gaetano Salierno ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha rideterminato in mitius la pena loro inflitta per il reato di furto aggravato; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, deduce irritualmente in questa sede di legittimità mere doglianze in punto di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01:1; ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, che muove censure in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché: - manifestamente infondato atteso che, secondo l'indirizzo consolidato in giurisprudenza, nel motivare sul punto, «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto», come avvenuto nella specie, «degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); - e perché ha inteso prospettare un diverso apprezzamento degli elementi di fatto addotti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così