Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim of factual discrepancy in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Oussama Seghir inadmissible without formalities. The appellant argued a discrepancy between the settlement agreement and the appellate judgment, but the court found no such difference since the agreement did not include the reclassification or alternative sanction he requested. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because the contested judgment does not differ from the content of the prior procedural act, such as a settlement agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA h sul ricorso proposto da: SEGHIR OUSSAMA nato il 04/10/1995 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA-etate-awise-a-14e-fra-rt-i»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Oussama Seghir - avverso la sentenza resa nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Genova - è inammissibile poiché manifestamente infondato, atteso che - contrariamente a quanto assunto dal ricorrente - la proposta di concordato non contemplava alcuna riqualificazione del fatto in imputazione né l'applicazione di una sanzione sostitutiva (cfr. verbale dell'udienza del 31 gennaio 2022), richieste invece nei motivi di appello rinunciati (cfr. atto di appello), ragion per cui con evidenza non sussiste alcuna difformità della pronuncia impugnata rispetl:o al contenuto del negozio processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il