Italian Supreme Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible due to factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Imad Mekaoui inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mekaoui challenged the appellate court's decision to reduce his sentence for a continued crime by arguing that generic mitigating circumstances were not granted. The court rejected this because the appeal improperly sought a new factual assessment rather than a legal review of the discretion exercised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence reduction based on discretionary mitigating circumstances is inadmissible if it proposes an irregular re-evaluation of facts at the level of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEKAOUI IMAD nato il 12/08/1993 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Imad Mekaoui (avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha rideterminato in mitius la pena a lui irrogata per il reato continuato di cui all'art. 495 cod. pen.), che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché - pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen. - prospetta irritualmente un diverso apprezzamento di fatto in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), a fronte di una motivazione che ha indicato gli elementi posti a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale di determinazione della pena (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna rIg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11