Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing motivation under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding sentencing motivation lacked the required specificity. The appellant merely contested the correctness of the penalty with generic arguments rather than providing a precise critique of the lower court's reasoning. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds presented are not specific and do not contain an effective critique of the contested decision, but rather generic objections unrelated to the specific case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRASCO BERRU OMAR EDUARDO nato il 28/10/1976 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ..._.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Omar Eduardo Carrasco Berru (avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione che lo aveva condannato per i reati di furto aggravato e tentato indebito utilizzo di carta di credito altrui), che deduce la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena, è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene alcuna effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato bensì ne contesta la correttezza con assunti generici non riferibili puntualmente al caso in esame (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i