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Ordinanza — n. 2393/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2393/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Franca Ostuni inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The first ground for inadmissibility was the failure to formally request an oral hearing despite claiming a professional conflict, which legally precluded a valid excuse for absence. The second ground involved an improper attempt to re-evaluate evidence, while the third was rejected for containing generic assertions contrary to statutory requirements. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the theft conviction.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis d.lgs. 28/10/2020 n. 137; Art. 62-bis, comma 4, cod. pen.; Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to formally request an oral hearing when legally required, attempts to re-evaluate evidence improperly, or relies on generic assertions that contradict statutory norms.

Parole chiave

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inadmissible appeal oral hearing request generic arguments procedural defect court costs fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis, comma 2, d.lgs. 28 ottobre 2020, n. 137
220092) è stata rigettata poiché non è stata avanzata richiesta di discussione orale ex art. 23-bis decreto legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 62-bis, comma 4, cod. pen.
art. 62 -bis, comma 4, cod.
Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.;
Art. 616, cod. proc. pen.
270799 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
270799 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017
Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTUNI FRANCA nato a BRINDISI il 04/10/1956 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

premesso che Franca Ostuni ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce, ha confermato la pronunzia di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto: l'istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore dell'imputata per l'udienza del 3 maggio 2021 (come emerge dagli atti, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto:

Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) è stata rigettata poiché non è stata avanzata richiesta di discussione orale ex art. 23-bis decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in forza del quale (in mancanza di tale richiesta) doveva procedersi in camera di consiglio senza l'intervento delle parti; la difesa si è limitata ad asserire che la celebrazione delle precedente udienza alla presenza della parti avrebbe escluso - a dispetto della previsione della norma appena citata - la necessità di presentare richiesta di discussione orale, senza neppure addurre di aver mai presentato detta richiesta; ragion per cui non può affermarsi che l'addotto concomitante impegno professionale lo stesso giorno dell'udienza (quando già era spirato il termine per presentare ritualmente conclusioni scritte: cfr. art. 23 -bis, comma 2, cit.) potesse costituire impedimento all'esercizio delle facoltà difensive; considerato che il secondo motivo, lungi dal muovere censure di legittimità, ha irritualmente prospettato in questa sede di legittimità un apprezzamento della prova su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); considerato, in ordine al terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, che sul punto era già inammissibile il gravame, il quale conteneva asserti del tutto generici, oltre che manifestamente in contrasto con il dato normativo (cfr. art. 62 -bis, comma 4, cod. pen.), avendo richiamato l'incensuratezza dell'imputata e l'assenza di carichi pendenti a suo carico (alla stessa stregua, per vero, del ricorso); e che tale inammissibilità può essere qui rilevata (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.;

Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.