Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new evidence and request for factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and the inclusion of new evidence, but the court ruled these grounds cannot be raised in the Court of Cassation. Consequently, the lower court's decision reducing the sentence was upheld, and the appellant was penalized for the frivolous nature of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they seek a new factual reconstruction or the admission of new evidence, as the Court of Cassation reviews only the legal correctness of the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODREANU CIPRIAN CLAUDIU nato il 13/01/1981 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSlNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che Codreanu Ciprian Claudiu ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante dei futili motivi, ha rideterminato in mitius la pena inflitta allo stesso imputato per il delitto lesioni personali a lui contestato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si adduce l'erronea applicazione della legge penale, sono inammissibili perché tendono ad ottenere irritualmente in questa sede di legittimità una ricostruzione dei fatti fondata su un apprezzamento della prova diverso da quello compiuto dai Giudici di merito, i quali - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso (relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva) non può essere ritualmente addotto in questa sede, poiché motivo inedito (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01;
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de