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Ordinanza — n. 2392/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new evidence and request for factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and the inclusion of new evidence, but the court ruled these grounds cannot be raised in the Court of Cassation. Consequently, the lower court's decision reducing the sentence was upheld, and the appellant was penalized for the frivolous nature of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they seek a new factual reconstruction or the admission of new evidence, as the Court of Cassation reviews only the legal correctness of the lower court's judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new evidence rule factual reconstruction limitation court of cassation jurisdiction frivolous appeal penalty motivi di cassazione condono delle spese procedurali riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 113 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
268360 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso (relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva) non può essere ritualmente addotto in questa sede, poiché motivo inedito (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODREANU CIPRIAN CLAUDIU nato il 13/01/1981 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSlNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Codreanu Ciprian Claudiu ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante dei futili motivi, ha rideterminato in mitius la pena inflitta allo stesso imputato per il delitto lesioni personali a lui contestato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si adduce l'erronea applicazione della legge penale, sono inammissibili perché tendono ad ottenere irritualmente in questa sede di legittimità una ricostruzione dei fatti fondata su un apprezzamento della prova diverso da quello compiuto dai Giudici di merito, i quali - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso (relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva) non può essere ritualmente addotto in questa sede, poiché motivo inedito (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01;

Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de