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Ordinanza — n. 2391/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of interest, generic arguments, and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2391/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Natale Micalizzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal lacked standing, while the second and third grounds were rejected as generic or failing to address specific factual issues regarding the gas meter tampering. Furthermore, the fourth ground was deemed inadmissible because it raised a new issue of statutory exclusion of punishment that had not been raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the appellant lacks interest, if arguments are generic and do not confront the lower court's reasoning, or if new issues of statutory exclusion of punishment are raised for the first time in cassation without prior request.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest generic arguments new issue in cassation exclusion of punishment court costs procedural violation apparecchi a gas

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
282773 - 01: «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art.
art. 131- bis cod. pen
rilevato che il quarto motivo di ricorso, afferente alla violazione dell'art. 131- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICALIZZI NATALE nato a LETOJANNI il 04/04/1968 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Cf

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

premesso che Natale Micalizzi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna, per il reato di furto aggravato (concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza), alla pena sospesa di un anno di reclusione; rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la nullità per la mancata citazione della persona offesa e la conseguente violazione del diritto di difesa, è proposto da soggetto privo di interesse; rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'illegittima acquisizione - e, dunque, l'inutilizzabilità della copia di un documento (verbale di piombatura e di lettura del contatore) di cui non sarebbe stata verificata la provenienza, difetta della necessaria specificità poiché la sentenza impugnata ha incentrato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sul fatto che il gas sia stato prelevato a beneficio del locale da lui gestito nonostante il distacco della fornitura per morosità (essendo stata rilevata la manomissione di una valvola), iter rispetto al quale non è stato chiarito in che termini l'eventuale eliminazione del verbale de quo dal complessivo compendio probatorio incida sulla decisione (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione; rilevato che il terzo motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale sostanziale e al correlato vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, prospetta doglianze generiche e versate in fatto, che non si confrontano con le argomentazioni esposte sul punto dalla sentenza impugnata (che, come esposto, ha evidenziato che il gas sottratto servisse un esercizio gestito dall'imputato; cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01);. rilevato che il quarto motivo di ricorso, afferente alla violazione dell'art. 131- bis cod. pen. per non avere la sentenza impugnata escluso la punibilità del ricorrente, risulta inedito in quanto non proposto in sede di appello (cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01: «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle