Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds; generic criticism deemed inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Girolamo Militello inadmissible due to a complete lack of specific grounds. The appellant's generic criticism of the lower court's finding of criminal liability for aggravated theft failed to meet the statutory requirement for precise arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if it lacks the necessary specificity, as generic criticisms not referring to the specific case facts do not constitute a valid legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITELLO GIROLAMO nato a PALERMO il 13/07/1982 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato nell'interesse di Girolamo Militello (avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di furto pluriaggravato) e che deduce la mancanza di motivazione, è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene alcuna effettiva critica inei confronti del provvedimento impugnato bensì ne contesta la correttezza con assunti generici non riferibili puntualmente al caso in esame (Sez. 6, n. 8700 del 21/01./2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il