Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to defective reasoning in a minor crime conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Donato Pignatiello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pignatiello challenged a Foggia Tribunal conviction for the crime of false testimony under Article 582 of the Penal Code, arguing procedural errors. The court rejected the appeal because the grounds relied upon constituted a defect in reasoning rather than a substantive error, violating the strict admissibility requirements for appeals against minor crime judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. — Appeals against judgments for minor crimes are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on defects in reasoning are inadmissible, resulting in the loss of the right to appeal and the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATIELLO DONATO nato a FOGGIA il 23/05/1997 avverso la sentenza del 19/11/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che Donato Pignatiello ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; considerato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39- bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); ritenuto che, pertanto, i motivi di ricorso sono inammissibili poiché deducono il vizio di motivazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il