Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2387/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft recidivism, ruling lower court's assessment was factually sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2387/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Giacomo Casamassima's appeal against his conviction for aggravated continued theft inadmissible. The appellant argued the lower court erred in applying recidivism laws, but the court found the original judgment's reasoning based on specific behavioral patterns and temporal gaps between crimes to be legally sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the application of recidivism is inadmissible if the lower court's reasoning demonstrates a concrete assessment of the relationship between the current crime and prior convictions, rather than relying solely on the gravity of facts or time elapsed.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft recidivism Italian criminal procedure inadmissible appeal factual assessment of conduct court costs and fine ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali addebito di tasse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
275319 - 01); e l'impugnazione ha prospettato irritualrnente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento al riguardo, richiamando le condotte de quibus e il relativo movente (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMASSIMA GIACOMO nato a TORINO il 08/05/1982 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Giacomo Casamassima ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di furto aggravato continuato; considerato che il ricorso - che, nel corpo di un unico motivo, denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato e versato in fatto, posto che: la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (alla luce in particolare della commissione degli illeciti nonostante le restrizioni subite), così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione dei reati sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419; cfr. pure Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018 - dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01); e l'impugnazione ha prospettato irritualrnente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento al riguardo, richiamando le condotte de quibus e il relativo movente (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis