Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentence severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant lacked the required specificity regarding the sentence's severity. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning on sentencing, but the court found no concrete facts linking this claim to the specific case. Consequently, the court ruled that the lower court had sufficiently demonstrated its discretionary power in sentencing, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal alleging a defect in the reasoning regarding the severity of the sentence is inadmissible if it fails to provide specific grounds directly referable to the case, as the lower court must have already indicated the elements supporting its discretionary sentencing power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO OLMO nato a GENOVA il 01/08/1990 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che Olmo Grasso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata, è del tutto privo di specificità poiché contiene assedi in nessun modo riferibili puntualmente al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, C:ammarota, Rv. 262575 - 01), il che esime dal dilungarsi per rilevare che la Corte di merito ha indicato gli elementi posti a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale di determinazione della pena (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01(2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12