Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2384/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; appellant failed to substantiate claims regarding sentence length.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2384/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the sentence's length was deemed entirely generic and failed to engage with the lower court's reasoning. The appellant argued for a reduction of the aggravated theft penalty, but the court found no specific grounds to challenge the assessment of general mitigating circumstances or the imputability of recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are entirely generic and do not specifically confront the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds sentence length criminal procedure procedural costs recidivism aggravated theft ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8;700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONAZZO MARIO nato a MOLA DI BARI il 25/09/1968 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Mario Antonazzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato (con la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza) ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata, è del tutto generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8;700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) che, nel disattendere il gravame (con cui era stata chiesta l'esclusione della recidiva e la conseguente riduzione della pena in forza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche), ha esposto le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto che il fatto in imputazione sia dimostrativo di una maggiore pericolosità dell'Antonazzo ed ha stimato congrua la pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il