Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2382/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2382/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2382/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SEBASTIANO nato a PAGANI il 26/10/1978 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; / rilevato che Sebastiano Esposito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, gomma 1, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2382/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis, 625, gomma 1, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale spese per le indagini addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SEBASTIANO nato a PAGANI il 26/10/1978 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; /

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Sebastiano Esposito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, gomma 1, n.

2. cod. pen.; considerato che le censure articolate nel corpo del ricorso sub specie della violazione della legge penale e processuale e del vizio di motivazione (adducendo segnatamente l'omessa disamina dei motivi di appello, il travisamento della prova, la violazione del canone della condanna oltre ogni ragionevole dubbio) sono del tutto generiche sia poiché non specificano le doglianze prospettate con il gravame che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), sia perché - lungi dal denunciare compiutamente un travisamento della prova - prospettano irritualrnente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento deli fatto e censurano apoditticamente l'attribuzione di attendibilità alla persona offesa (cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 01; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilit:à dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i