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Ordinanza — n. 2380/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as provisional damages award is not appealable before final liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2380/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Giacomo Casamassima's appeal inadmissible regarding the provisional damages awarded in his aggravated theft conviction. The appellant argued for vitiating the motivation behind the specific sum assigned to the civil party. The court ruled that such provisional amounts are inherently non-appealable because they are destined to be overturned by the final liquidation of the total compensation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The judgment assigning a specific sum to the civil party for provisional damages is not appealable to the Supreme Court as it is by nature incapable of becoming res judicata and is intended to be superseded by the final liquidation of the integral compensation.

Parole chiave

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provisional damages final liquidation inadmissible appeal res judicata supreme court civil party procedural bar ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
277711 —01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
277711 —01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMASSIMA GIACOMO nato a TORINO il 08/05/1982 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Giacomo Casamassima ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato (e gli erano state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza), con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile (ivi compresa la condanna al pagamento di una provvisionale); considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale, è inammissibile atteso che «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (così, per tutte, Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 —01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il