Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding habitual conduct under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mohamed Benaomari inadmissible for lacking specific factual arguments. The appellant challenged the appellate court's denial of the non-prosecution institution under Article 131-bis of the Penal Code, arguing violations of criminal law and reasoning defects. The court rejected these claims because the defense's allegations regarding the timing of prior offenses were too generic to establish the required habitual conduct, leading to a ruling on inadmissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the defense fails to provide specific facts demonstrating habitual conduct under Article 131-bis, as generic allegations regarding the timing of prior offenses do not satisfy the statutory requirements for the non-prosecution institution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAOMARI MOHAMED nato il 18/08/1973 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; cf"-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Mohamed Benaomari - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la responsabilità per il delitto tentato di furto (con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente rispetto alla ritenuta recidiva) - che ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è manifestamente infondato e difetta di specificità, atteso che: - «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); - non «sono previsti limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento, con il logico corollario che il reato o i reati "precedenti" possono essere anche assai risalenti nel tempo rispetto a quello oggetto del giudizio» (Sez.
U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, in motivazione); - sono del tutto generiche le allegazioni difensive relative al tempo di commissione dei reati che la Corte territoriale ha ritenuto ostativi all'applicazione della causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec