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Ordinanza — n. 2378/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of effective argumentation regarding sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2378/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Roberto Saracino's appeal against his conviction for aggravated theft inadmissible due to the absence of effective and reasoned criticism. The court found the appellant merely reiterated previously rejected arguments without addressing the factual elements regarding the crime's gravity and his personal capacity to offend. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to contain an effective and reasoned critique of the contested decision, merely reiterating arguments already dismissed with sufficient motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of effective argumentation sentencing calculation review reiteration of rejected claims court costs and fine ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACINO ROBERTO nato a PADERNO DUGNANO il 18/12/1971 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Roberto Saracino - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano di conferma della pronuncia di primo grado che ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto pluriaggravato -, con il quale sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in relazione alla dosimetria della pena, non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01) bensì finisce col reiterare la censure già disattese con motivazione congrua e logica dalla Corte territoriale, la quale ha esplicitato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali non ha accolto il gravame, in particolare con riguardo alla pena irrogata, elementi non correlati solo alle dedotte condizioni personali ed economiche dell'imputato bensì alla gravità del fatto e alla sua capacità a delinquere; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1