Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and orders payment of court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alfonso Grisafi inadmissible due to a complete lack of specific grounds. The appellant's arguments were deemed generic and failed to identify the precise legal errors or points of law regarding his conviction for aggravated theft. Consequently, the court ordered Grisafi to pay the opposing party's costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and pertinence, as it must clearly indicate the points of law or fact challenged rather than presenting generic assertions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISAFI ALFONSO nato a PALERMO il 22/10/1980 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che Alfonso Grisafi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge nonché il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché non indica chiaramente i capi o i punti cui si riferisce ed anzi si sostanzia in assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2