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Ordinanza — n. 2376/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise new exemption causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Ignazio Angileri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was generic, failing to specifically address the lower court's reasoning on mitigating circumstances, and attempted to raise a new cause of non-punibility for the first time in cassation. The court rejected this because such issues must be raised before the trial court and cannot be introduced for the first time at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to specifically address the lower court's reasoning, or if a cause of non-punibility is raised for the first time in cassation without having been requested to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds cause of non-punibility first instance requirement court costs and fine ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., è in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la questione dell'applicabilità della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto art.
Art. 616 cod. proc. pen.
282773 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 131-bis cod. pen
262575 - 01); - e, nella parte in cui ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
282773 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGILERI ANGELO IGNAZIO nato a MARSALA il 24/08/1968 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Angelo Ignazio Angileri ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato riconosciuto responsabile dei reati di violenza privata, danneggiamento e percosse; considerato che l'unico motivo di ricorso: - è generico nella parte in cui ha denunciato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che non è si confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata (la quale ha escluso la sussistenza di profili meritevoli di favorevole apprezzamento, rilevando pure l'esiguità della pena inflitta dal primo Giudice e, dunque, il difetto dei presupposti per una riduzione di essa) cui ha rivolto censure assertive (oltre che manifestamente infondate allorché ha negato che la Corte territoriale abbia motivato sul punto: cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - e, nella parte in cui ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la questione dell'applicabilità della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto art. 131-bis - come nella specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso