Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Maurizio Giardina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Giardina challenged a second-instance judgment confirming his responsibility for theft and fraud, arguing the lower court's reasoning was superficial and that mitigating circumstances should apply. The court rejected these claims as generic and assertive, noting the lower court properly addressed the facts and legal requirements, including the use of a fraudulent means.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic assertions or fails to substantiate specific legal grounds, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA MAURIZIO nato a CALTANISSETTA il 20/03/1969 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che Maurizio Giardina ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato parzialmente la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e 6, comma 1, L. 210/2008; ritenuto che: - il primo motivo: è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che sarebbe apparente la motivazione della decisione impugnata, la quale invece ha dato conto degli elementi di fatto su cui si è fondata (ivi comprese le ammissioni dell'imputato); e nel resto ha dedotto irritualmente censure generiche e versate in fatto (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo, relativo al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico poiché ha censurato in maniera del tutto assertiva la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la presenza di precedenti penali ostativi e, nel resto, a fronte del difetto dei presupposti di applicazione della tenuità in ordine al delitto di furto aggravato (correttamente rilevato in ragione della pena edittale per esso posta), ha inteso dedurre l'insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose (peraltro adducendo irritualmente elementi di fatto) nonostante nella specie sia stato contestato e ritenuto l'uso del mezzo fraudolento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec