Italian Court dismisses appeals for generic lack of reasoning and generic facts regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Margherita Casagrande and Samuele Rinati inadmissible. The appellants argued for a different factual reconstruction, a violation of evidence, and insufficient reasoning regarding recidivism and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were either generic, failed to specifically target the lower court's reasoning, or did not meet the legal threshold for challenging sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must specifically cite the vices of the lower court's reasoning; generic complaints or arguments not directly confronting the specific grounds of the decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASAGRANDE MARGHERITA nato a PIACENZA il 02/07/1988 RINATI SAMUELE nato a PAVIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (/' A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
ritenuto che il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di Samuele Rinati, con il quale si è assunto il vizio di motivazione in ordine alla sua affermazione di responsabilità, !ungi dal muovere censure di legittimità, a ben vedere prospetta una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dai Giudici di merito motivazione con evidenza non manifestamente illogica (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il primo motivo di ricorso, formulato nell'interesse di Margherita Casagrande, nella parte in cui ha assunto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per travisamento della prova, ha unicamente prospettato in questa sede di legittimità doglianze del tutto generiche (neppure riferibili puntualmente al caso di specie); ed è parimenti generico nella parte in cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, atteso che anche sotto tale profilo il ricorso contiene enunciati privi di un effettivo riferimento al caso in esame (assumendo pure che la Corte di merito avrebbe richiamato i documenti in atti - richiamo che non è presente nella sentenza impugnata), senza effettivamente censurare la decisione (in particolare, nella parte in cui ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto che il reato per cui si procede sarebbe espressione della maggiore pericolosità); ritenuto che per il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Samuele Rinati, che contiene il medesimo ordine di allegazioni del ricorso della Casagrande in ordine alla recidiva, valgono le stesse considerazioni appena esposte per quest'ultimo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse Margherita Casagrande e il terzo motivo presentato nell'interesse di Samuele Rinati, che hanno prospettato (con le medesime deduzioni) la carenza della motivazione a sostegno della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice - come avvenuto nella specie (per il tramite del riferimento delle plurime condanne riportate dagli imputati) - «può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod, pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinar[n]e o meno il riconoscimento» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); inoltre, il ricorso della Casagrande è versato in fatto nella parte in cui deduce un diverso apprezzamento della confessione dell'imputata (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.);ritenuto che il terzo motivo di ricorso di Margherita Casagrande e il quarto motivo di Samuele Rinati, che hanno prospettato nei medesimi termini il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono del tutto generici e non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha indicato gli elementi (entità del danno e personalità degli imputati tratta dai loro precedenti) su cui ha fondato la decisione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 185 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa